Entrevistas

Intervista a Paolo Pennesi, Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

È trascorso più di un anno dall’ampliamento delle competenze generali e di coordinamento dell’INL in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e dalla riscrittura della disciplina del provvedimento della sospensione dell’attività d’impresa, ad opera del c.d. decreto Fiscale (d.l. n. 146/2021 convertito nella legge n. 215/2021). Secondo lei, a quali risultati hanno portato queste novità per i lavoratori e per le stesse imprese? Nel corso dell’attività ispettiva che risultanze ha avuto l’Ispettorato circa l’adozione di modelli di organizzazione e gestione integrati di sicurezza e ambiente?

Al momento non è possibile fare un bilancio della modifica normativa che ha ampliato le competenze dell’INL in materia di salute e sicurezza, sebbene l’assoluta esiguità degli ispettori tecnici attualmente in forza non consente di esercitare appieno tali competenze. La situazione migliorerà sicuramente con l’ingresso degli oltre mille ispettori per i quali è stato bandito un apposito concorso e che dovranno essere assunti e formati nel corso dell’anno. Per quanto riguarda invece i modelli di organizzazione e gestione integrati di sicurezza e ambiente, ancora sono molte poche le aziende che hanno proceduto all’adozione di un sistema integrato, e comunque le evidenze di controllo mostrano in generale un’adozione formalmente rispondente ai principi SGS con carenze però relativamente alle necessarie procedure da porre in essere specialmente rispetto a una efficace attuazione di quelle di fatto predisposte.

Come presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa, tra le gravi violazioni prevenzionistiche di cui all’Allegato 1 del d.lgs. n. 81/2008, è annoverata la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Dal momento che il concetto dei rischi nuovi ed emergenti è un concetto dinamico e si palesa sempre di più la necessità di includere una valutazione anche di tipo ambientale in una logica di sostenibilità. In prospettiva le tematiche ambientali come ritiene che potrebbero integrarsi nella valutazione delle fattispecie ispettive sanzionabili?

Indubbiamente sussiste la contiguità degli effetti delle fonti di inquinamento aziendali sui lavoratori e sull’ambiente esterno (rumore, polveri, fumi, esalazioni nocive, ecc.). Pertanto, ove tali fattori non risultano compiutamente individuati nel DVR viene a sussistere una carenza in termini di valutazione del rischio, che non può non essere sanzionata ai sensi del d.lgs. 81/08.

Ulteriore ampliamento dell’organico nonché disposizioni per la condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva dell’INL sono previste nel c.d. decreto Lavoro. Ritiene che tali previsioni possano servire a implementare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro? Sarebbe opportuno intervenire anche su altri versanti?

Come già detto l’implementazione delle risorse ispettive è assolutamente necessaria per poter svolgere un’azione efficace in materia di salute e sicurezza. Quello che appare necessario però è anche una chiarezza sui criteri di coordinamento della vigilanza per non ripetere le criticità del passato che non hanno trovato nelle sedi di coordinamento nazionale e regionale una efficace risposta. Sotto questo profilo il comitato ex art. 5 del d.lgs. 81/08 ha prodotto risultati assolutamente fallimentari e i comitati regionali non sono stati in grado di supplire ad una mancanza di strategie al livello centrale su tale tematiche.

Nel ‘Documento di programmazione della vigilanza per il 2023’ sono state illustrate le principali linee di orientamento e di indirizzo per lo svolgimento dei controlli di competenza dell’INL in materia lavoristica e previdenziale-assicurativa. Qual è l’obiettivo prioritario dell’INL nell’orientare l’attività di vigilanza in generale e con specifico riferimento al tema della salute e sicurezza sul lavoro?

Per quanto attiene alla programmazione della vigilanza 2023, in attuazione del piano nazionale del sommerso la problematica del contrasto al lavoro nero rimane l’obiettivo fondamentale. Non va peraltro trascurato il costante monitoraggio sulla maggiore criticità che emerge dai rilevamenti degli ultimi anni che è quella della sempre più spinta destrutturazione dei processi produttivi mediante forme di appalti illeciti e di somministrazioni e distacchi illeciti. Sul tema della salute e sicurezza rimane prioritario il settore dell’edilizia e in generale una particolare attenzione alle implicazioni sul versante prevenzionistico della frantumazione dei processi in relazione alla pluralità delle aziende che intervengono nella catena degli appalti e subappalti.

In attuazione del PNRR è stato istituito il Portale nazionale del sommerso (PNS), con l’obiettivo di far confluire in un’unica banca dati tutti i risultati dell’attività di vigilanza svolta dall’INL, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’Inail, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, avverso violazioni in materia di lavoro sommerso, lavoro e legislazione sociale. Il Portale, gestito dall’INL, è finalizzato ad una programmazione più efficace dell’attività ispettiva, nonché al monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale. Il PNS si è rivelato uno strumento funzionale anche per l’elaborazione del Piano nazionale di lotta al lavoro sommerso 2023-2025, rientrante sempre tra gli interventi programmati dal PNRR?

Premesso che il Portale nazionale del sommerso è ancora in via di realizzazione, è indubbio che tale strumento sia assolutamente fondamentale per un efficace attuazione del relativo piano nazionale, in quanto solo un’efficace pianificazione degli interventi ispettivi consente di raggiungere risultati positivi sul fronte del contrasto al lavoro irregolare.

Il 29 marzo 2023 l’INL e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno sottoscritto un Protocollo per il contrasto alla irregolarità nel mercato del lavoro e l’esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro. Nella sezione dedicata alle attività di vigilanza mirata è stato previsto che l’INL deve provvedere a sollecitare il personale ispettivo affinché le verifiche di competenza siano effettuate, laddove possibile, in presenza del professionista incaricato. Potrebbe illustrarci il contenuto del Protocollo e le sue finalità? In merito alla previsione che le attività ispettive siano effettuate in presenza del consulente, laddove possibile, significa che occorrerà avvisare sempre il consulente?

I protocolli siglati con il consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro in realtà costituiscono un mero rinnovo di analoghi protocolli firmati dai vari ministri che si sono succeduti negli ultimi dieci anni. Per quanto attiene il protocollo concernente il contrasto dell’abusivismo nella professione di consulente del lavoro va sottolineato che tale attività rappresenta una competenza istituzionale del Ministero del Lavoro e dell’INL che gestiscono sia gli esami per l’accesso alla professione, sia la corretta applicazione della legge 12/79 che ne regolamenta l’esercizio. Per quanto concerne più specificatamente il ruolo del consulente, ma anche degli altri professionisti abilitati (dottori commercialisti e avvocati) che assistono il datore di lavoro nello svolgimento degli adempimenti in materia lavoristica e previdenziale, va ricordato che il codice di comportamento degli ispettori del lavoro prevede espressamente che in caso di verifica ispettiva il datore di lavoro possa chiamare il professionista per essere assistito anche nella fase delle indagini ispettive. Ovviamente però tale facoltà datoriale non sospende il corso degli accertamenti che non sono assolutamente condizionati dalla necessaria presenza o meno del professionista abilitato. Va ricordato, comunque, che anche ove intervenga il professionista le sommarie dichiarazioni rilasciate dai lavoratori presenti in azienda non possono essere assunte in presenza del datore di lavoro e del professionista abilitato, essendo dichiarazioni riservate e solo in casi particolari utilizzabili in sede contenziosa sia amministrativa che giudiziale.

Mostrar mais

Artigos relacionados

Fechar

Adblock detectado

Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios